In circostanze di somma urgenza o comunque per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, è possibile disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro.
Questo lo prevedeva l’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 (oggi abrogato dal D.Lgs.n. 50/2016), in riferimento ai provvedimenti in casi di somma urgenza che ammettono l’affidamento dei lavori in forma diretta in deroga alle normali procedure previste dalla normativa. Potrebbe dunque verificarsi il caso, che un’amministrazione pubblica possa utilizzare questa procedura anche per la rimozione di situazioni di pericolo, determinate, da situazioni di degrado e di abbondano per un lungo tempo, comunque di conoscenza dell’amministrazione e che avrebbe dovuto ricorrere a interventi programmati di recupero edilizio.
Rispondi